Albo dei beneficiari

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

L'art. 1 del D.P.R. 7.4.2000, n. 118, ad oggetto: "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15.3.1997, n. 59", prevedeva che:

"1. ....gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.".

L'art. 43 del D. Lgs. 17 maggio 2016, n. 97 (il cosiddetto FOIA - Freedom of Information Act) ha abrogato, fra l'altro, l'art. 1 del D.P.R. n. 118/2000, istitutivo degli Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica. Tale obbligo informativo è, pertanto, da ritenersi assorbito da quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 (cfr. Linee Guida Trasparenza dell'ANAC di cui alla delibera n. 1310/2016).

Allegati

Albo dei beneficiari anno 2014

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Ultima modifica: Ven, 16/03/2018 - 09:24