Provvedimenti organi di indirizzo politico

Riferimenti Normativi

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 23, comma  1 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, relative a:

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;

b)scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo (18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis);

c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche (ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241).

 

Si faccia inoltre riferimento all'articolo 1 co. 16 della l. n. 190/2012

Ultima modifica: Lun, 20/04/2020 - 12:12