Liste di attesa

INFORMAZIONI NON PERTINENTI ALLE CARATTERISTICHE DELL'AMMINISTRAZIONE.

L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DELL LISTE DI ATTESA SI APPLICA SOLTANTO AD ENTI. AZIENDE E STRUTTURE PUBBLICHE CHE EROGANO PRESTAZIONE PER CONTO DEL SERVIZIO SANITARIO.

Riferimenti Normativi

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 42, comma 6 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, che prevede quanto segue:

Trasparenza del servizio sanitario nazionale 

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata

Ultima modifica: Mar, 16/06/2020 - 09:10