CORONAVIRUS - INFORMATIVE VARIE - AGGIORNATO 31/03/2020
Si Comunica, come da documentazione pervenuta al Comune di Iseo da parte di Ats BS alle ore 17, che nel territorio di Iseo, Pilzone, Cremignane e Clusane di Iseo risultano due contagi. Una decina di persone sono in sorveglianza attiva. (per sorveglianza attiva si intende che questi pazienti sono in contatto quotidiano con Ats Brescia, che verifica le loro condizioni e l’eventuale comparsa di sintomi. Nessuna delle dieci persone è attualmente positiva al tampone).
Vi ricordiamo di rispettare le prescrizioni dettate dal Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia al fine di evitare il diffondersi del Covid-19.
L’invito è quello di mantenere la calma. Chiediamo inoltre di non diffondere notizie non confermate dalle autorità competenti.
Il sindaco
Marco Ghitti
Le comunicazioni effettuate dal Comune di Iseo sono fatte in base a quanto viene diffuso in via ufficiale da Ats Brescia, non in base a quanto diramato dai media, cui tributiamo il massimo rispetto, ma che non consideriamo una nostra fonte primaria. Lo stesso vale per le informazioni diffuse tramite web da privati cittadini, a cui chiediamo il massimo rispetto per le persone coinvolte, che hanno diritto alla privacy. Ribadiamo che ci atteniamo solo alle informazioni forniteci direttamente da Ats Brescia. Le comunicazioni pervenute nelle giornate precedenti indicavano due casi, pari a quelli confermati oggi alle ore 17. L'Ats sta attualmente implementando le informazioni e notificando i casi sotto sorveglianza, cosa che fino ad oggi non era avvenuta. La precedente informazione dei due casi di positività è stata trasmessa ai capigruppo di maggioranza e minoranza che vengono informati ogni giovedì.
Consulenza e sostegno psicologico telefonico aperto alla popolazione del territorio della ASST Franciacorta
Gli Psicologi dell'Unità Operativa di Psicologia della ASST Franciacorta sono a disposizione della popolazione per supportarla nella gestione degli stati emotivi correlati all'emergenza sanitaria in corso.
Si ritene fondamentale sostenere soprattutto chi è direttamente coinvolto, sia esso paziente, familiare o care giver.
E' stato attivato un Servizio di consulenza telefonica attivo da Lunedì 9 Marzo.
Orari: dalle ore 09:00 alle ore 17:00, dal Lunedì al Venerdì
Numeri attivi: 030 7103715 030 7103117
Sono anche attive le seguenti mail :
vittoria.corsini@asst-franciacorta.it
elvira.paderno@asst-franciacorta.it
A questi recapiti risponderanno direttamente gli Psicologi Psicoterapeuti dell'Unità Operativa di Psicologia.
Domenica 08/03/2020
Il Governo ha varato un nuovo decreto con misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Asti.
È valido da oggi fino al 3 aprile.
- evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovare esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus;
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
- si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie, fermo restando, quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera r);
- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunione degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri;
- sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
- sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- sono consentite le attività di ristorazione e dei bar dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
- sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
- sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del ddl 30 aprile 1992, numero 285.
Sottoriportato trovate il link del Ministero della salute e di Regione Lombardia dove potete trovare tutte le informazioni utili sul "nuovo Coronavirus"
Poiché i centralini 112 di Regione Lombardia sono sovraccarichi per chiamate che non riguardano emergenze sanitarie, si raccomanda che tutte le chiamate per informazioni riguardanti il coronavirus siano effettuate al NUMERO VERDE 800894545.
Si stanno infatti verificando pesanti ritardi sui soccorsi anche per situazioni gravi.
Si ricorda inoltre che il numero della Sala Operativa regionale di Protezione Civile va utilizzato solo per segnalazioni inerenti emergenze di Protezione Civile (frane, sismi, allerte di Protezione Civile, etc.) o potenziali emergenze ambientali non per informazioni riguardanti il Coronavirus.
Allegati
PROROGA VALIDITA' DOCUMENTO D'IDENTITA' - COMUNE DI ISEO
Note: INFORMATIVA
DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DEL 25-03-2020
Note: DECRETO
ELENCO DELLE FORMALITA' CHE BENEFICIANO DELLE PROROGHE PREVISTE DAL DECRETO-LEGGE 18/2020
Note: TABELLA
COMUNICATO STAMPA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE COMMERCIALI E INDUSTRIALI
Note: COMUNICATO
MODELLO COMUNICAZIONE LETTERE D) E G)
Note: MODELLO
MODELLO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE LETTERA H)
Note: MODELLO
PROROGHE SCADENZE DOCUMENTI
Note: INFORMATIVA
SOSTEGNO PSICOLOGICO
Note: VOLANTINO
DECRETO DEL 08/03/2020
Note: DECRETO
DECRETO DEL 01/03/2020
Note: DECRETO
NUOVO CORONAVIRUS - DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE
Note: DECALOGO
INFORMATIVA ATS
Note: INFORMATIVA
ORDINANZA REGIONALE N. 514
Note: ORDINANZA
ORDINANZA 23-02-2020
Note: MINISTERO DELLA SALUTE